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L'INPS ha comunicato con messaggio n. 6577/2010 il termine entro il quale i lavoratori sospesi possono richiedere l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, si tratta dei lavoratori rientranti all'art. 19 della Legge 2/2009. Infatti la Legge ha modificato le regole di richiesta delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti: infatti i lavoratori sospesi non devono richiedere l'indennità entro il 31 marzo dell'anno successivo alla sospensione, bensì entro i primi 20 giorni dalla sospensione dell'attività.
L'inps ha predisposto un apposito modello denominato SR72 (DS/Sosp).
Quando si procede con la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe essere necessario addivenire ad un accordo con il dipendente al fine di evitare vertenze e/o cause di lavoro, questo tipo di accordi sono defini legislativamente transazioni.
Tuttavia affichè la transazione siia giuridicamente valida è necessario che:

SONO SOGGETTI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI I TITOLARI DI AZIENDE NEL CUI AMBITO OPERANO:
- soci lavoratori (di cooperativa o di società, anche di fatto),
- lavoratori dipendenti,
- lavoratori occasionali o parasubordinati (lavoratori somministrati, lavoratori distaccati o a
domicilio, a progetto o co.co.co., telelavoratori),
- tirocinanti o volontari,
- allievi degli istituti di istruzione ed universitari,
- partecipanti ai corsi di formazione professionale nel cui ambito si faccia uso di laboratori o
attrezzature,
- associati in partecipazione.
Restano esclusi unicamente coloro che esplicano piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili

In questi giorni si sono moltiplicate le Ispezioni in materia di lavoro da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Lecce, nei settori Agricolo e Edile. Tuttavia molti sono coloro che hanno dipendenti a nero e che non conoscono le sanzioni.
Facciamo un esempio di un lavoratore a nero e delle relative sanzioni minime:
| Maxi Sanzione | € 3000,00 |
| Sanzione per ogni giorno di effettivo lavoro | € 150,00 |
| Mancata consegna della lettera di assunzione | € 250,00 |
| Mancata comunicazione al Centro per l'Impiego | € 100,00 |
| Mancata Comunicazione all'Inail | € 12.75 |
| Totale | € 3512,75 |
A quanto sopra si aggiungeranno i contributi e le sanzioni INPS, che sono influenzate da molteplici parametri.

Da oggi la domanda di disoccupazione può essere presentata all’Inps in modalità online, tramite lo sportello virtuale sul sito dell’Istituto, accessibile attraverso la sezione “Al servizio del cittadino” in home page. Per il momento, la procedura è utilizzabile soltanto per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, ma nelle prossime settimane sarà estesa ad altre prestazioni. Per poter utilizzare il servizio è necessario essere titolari di PIN (codice personale di riconoscimento). La procedura prevede la possibilità di stampare la domanda e la relativa ricevuta. Inoltre, a partire da aprile, al termine della procedura gli interessati che hanno fornito un numero di cellulare potranno ricevere un “sms” di avviso dell’avvenuta liquidazione. Circolare n. 29 del 3 marzo 2010.
Fonte: Inps

Con la circolare n. 33 del 5 marzo 2010 vengono fornite disposizioni in merito alla possibilità di riscattare i periodi di occupazione in lavori socialmente utili, in modo da poterli utilizzare anche ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche. Per tali periodi, infatti, è previsto soltanto l’accredito figurativo ai soli fini del diritto a pensione. Nella circolare in parola sono descritte in dettaglio le modalità di calcolo dell’onere del riscatto, la retribuzione imponibile utilizzabile e il valore di copertura contributiva da accreditare ai periodi riscattati.
Fonte: Inps

A seguito dell’integrazione delle informazioni contenute nel flusso delle denunce retributive mensili (già e-mens), sono state fornite nuove istruzioni per il pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli.

sconosciuto ha scritto:
Da oggi la domanda di disoccupazione può essere presentata all’Inps in modalità online, tramite lo sportello virtuale sul sito dell’Istituto, accessibile attraverso la sezione “Al servizio del cittadino” in home page. Per il momento, la procedura è utilizzabile soltanto per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, ma nelle prossime settimane sarà estesa ad altre prestazioni. Per poter utilizzare il servizio è necessario essere titolari di PIN (codice personale di riconoscimento). La procedura prevede la possibilità di stampare la domanda e la relativa ricevuta. Inoltre, a partire da aprile, al termine della procedura gli interessati che hanno fornito un numero di cellulare potranno ricevere un “sms” di avviso dell’avvenuta liquidazione. Circolare n. 29 del 3 marzo 2010.
Fonte: Inps
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