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FAQ Lavoratori Spettacolo

Le faq sono state raccolte sulla rete internet e raggruppate nella seguente pagina:
                        

 E’ consentita l’iscrizione presso la lista nazionale lavoratori dello spettacolo?

Per llavorare nel settore dello spettacolo non occorre più essere iscritti alla Lista unica nazionale dello spettacolo, che è stata soppressa dall' articolo 39, comma 10, lettera d), lettera g) e lettera h) del Decreto Legge 112/2008.

Quante marche da bollo occorrono per il rilascio delle autorizzazioni per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo?

Occorrono per ogni lavoratore due marche da bollo: una per la richiesta di autorizzazione e una per il relativo rilascio del provvedimento.
 

Un'agenzia di lavoro per stranieri, intende conoscere la procedura per richiedere il nulla osta per un musicista brasiliano che potrebbe avere un contratto di lavoro in Italia. Quali procedure deve seguire?
Le procedure di assunzione per lavoratori extracomunitari dello spettacolo – normativa, circolare di riferimento (circ. n. 34 del 13.12.2006) e la relativa modulistica – sono scaricabili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 

 Dovendo procedere alla richiesta di nulla osta per assunzione di 3 mesi di una ballerina/attrice di nazionalità extra UE, il mod A. della circ. n. 34 del 13.12.2006 chiede un titolo professionale del cittadino extracomunitario. Nello specifico la ballerina/attrice in oggetto non possiede tale titolo. Che procedure vanno seguite?
Le domande di nulla osta al lavoro devono essere corredate da certificazione professionale del lavoratore straniero, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o da altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nello stato di rilascio.
Tale certificazione in originale dovrà essere accompagnata da apposita traduzione e dovrà essere convalidata, ai fini della legittimazione dell’istituto o ente straniero al rilascio della certificazione stessa, dall’autorità consolare italiana competente.
La normativa di riferimento relativa alle procedure di assunzione per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo – normativa, circolare di riferimento (circ. n. 34 del 13.12.2006) e la relativa modulistica – sono scaricabili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per ottenere il nulla osta all’impiego di un artista minorenne di nazionalità extra UE si dovrà seguire il normale iter come disposto dal D.Lg.vo 286/98 oppure si prevede una procedura particolare riferita agli artisti minorenni extracomunitari?
La Direzione Generale per le politiche dei servizi del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è preposta al rilascio per le autorizzazioni al lavoro per lavoratori minori extracomunitari nel settore spettacolo.
La procedura per l’ottenimento delle predette autorizzazioni dovrà essere richiesta alla Direzione territoriale del Lavoro competente.

Quando la gestione ex-Enpals riconosce il lavoratore come autonomo?

Ci si può iscrivere alla gestione ex-Enpals in qualità di lavoratore autonomo esercente attività musicale solo se si è:

  • un cantante
  • un disc-jokey
  • un musicista

Questo dà diritto, dopo aver effettuato l'iscrizione, a richiedere il certificato di agibilità prima dello spettacolo, compilare la denuncia contributiva e versare, con modello F24 i contributi in maniera autonoma.

 

Quali sono le modalità di immatricolazione per il lavoratore autonomo esercente attività musicale?

L'avvio dell'attività è preceduta dal rilascio di una matricola necessaria per ottemperare gli adempimenti contributivi e di un codice di identificazione (PIN). Il lavoratore è quindi tenuto ad immatricolarsi compilando l'apposita modulistica da consegnare presso la sede territorialmente competente. In seguito all'avvenuto rilascio della matricola, il lavoratore autonomo dovrà richiedere il PIN con modalità on-line.

 

Quali sono le catgorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti alla gestione ex-Enpals?

Le categorie di lavoratori dello spettacolo iscritti obbligatoriamente alla gestione ex-Enpals sono quelle individuate dall'art.3 del D.Lgs. CPS 708/1947. L'elenco è stato recentemente aggiornato tenendo conto dell'evoluzione delle professionalità nei settori di riferimento. Pertanto una serie di nuove figure professionali devono essere obbligatoriamente assicurate:

  • story board artist; compositore; soggettista; casting director; consulente assistente musicale; sound designer (siano essi dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi)
  • impiegati e operai dipendenti da sale scommesse con rapporto di lavoro subordinato;
  • impiegati e operai dipendentida sale giochi con rapporto di lavoro subordinato;

Sono previste eccezioni all'obbligo di iscrizione all'Enpals?

Eccezioni all'obbligo di iscrizione e versamento dei contributi all'Enpals sussistono, per esempio, quando visono:

  • musicisti/cantanti che suonano/cantano dal vivo, che non superano i 5000 euro di retribuzione annua lorda e che sono minorenni, studenti fino a 25 anni, pensionati oltre i 65 anni, o persone che versano i contributi ad un altro ente previdenziale obbligatorio;
  • partecipanti a saggi di fine corso studi di materie artistiche o manifestazioni socio-educative di oratori o associazioni di volontariato e similari;

 

Un gruppo di musicisti che deve esibirsi in un locale pubblico in occasione di un matrimonio sono tenuti al possesso del certificato di agibilità?

Si. La richiesta del certificato di agibilità ed il pagamento dei contributi previdenziali devon oessere effettuati dal gestore del locale qualora il medesimo abbia scritturato direttamente il gruppo musicale. Invece, nel caso in cui il privato abbia ingaggiato direttamente il gruppo musicale, su questi ultimi ricadrà l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del relativo versamento dei contributi. In ogni caso il gestore del locale ove il gruppo si esibisce, ha l'obbligo di accertare la sussistenza del certificato di agibilità

 

Tra l'organizzatore di uno spettacolo e l'impresa che ingaccia gli artisti, chi è competente a richiedere il certificato di agibilità?

L'obbligo del possesso del certificato di agibilità  ricade sull'impresa che ha scritturato i lavoratori.

 

Se più musicisti autonomi organizzano uno spettacolo per sibirsi dal vivo, chi dovrà possedere il certificato di agibilità?

Gli adempimenti finalizzati al rilascio del certificato di agibilità e al versamento dei contributi gravano su ciascuno dei lavoratori interessati.

 

Il lavoro come fotomodella o modella impone l'obbligo di contribuzione alla gestione ex-Enpals?

Nei casi in cui ci si trovi ad essere ingaggiati per delle sfilate di moda, l'evento non rientra nell'ambito gestione ex-Enpals se non quando sussistono delle riprese televisive. Se si viene ingaggiati, invece, come fotomodelli e ci si trovi a posare, dopo essere stati truccati, abbigliati ed acconciati, per la realizzazione di servizi fotografici, con conseguente fissazione della propria immagine su fotografie destinate alla produzione di riviste, cataloghi, brochure, cartelloni e campagne pubblicitarie/stampa, vanno versati i contributi da parte del datore di lavoro all'Ente.

 

 

Cosa devo fare per iscrivermi al Collocamento dello spettacolo?
Dal 25 giugno 2008 non occorre essere iscritti alla Lista Unica Nazionale dello Spettacolo per lavorare nel settore. La lista speciale è stata soppressa dall'articolo 39, comma 10, lettera d) e lettera g) del decreto-legge 112/2008.
 
Fino al 24 giugno 2008 per l'iscrizione al Collocamento dello spettacolo si doveva andare al proprio Centro per l'Impiego che procedeva all'iscrizione alla lista unica nazionale dello spettacolo con modalità "on-line". Il lavoratore in alternativa poteva prenotare l'iscrizione alla lista unica dello spettacolo tramite il sito del Ministero del Lavoro www.listaspettacolo.it identificando il Centro per l'Impiego dove ritirare l'attestato di avvenuta iscrizione.
 
Per assumere un lavoratore dello spettacolo autonomo (con partita iva) si deve fare il modello C/ASS?
No, va anticipatamente verificato se la prestazione professionale dell'artista debba inquadrarsi nell'ambito dello schema contrattuale del lavoro subordinato o di quello autonomo.
Nel caso di rapporto di lavoro autonomo, disciplinato dall'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nessun adempimento amministrativo particolare incombe sul committente salvo la dichiarazione di responsabilità di lavoro autonomo con stranieri presso circhi e spettacoli viaggianti, da presentarsi alla Segreteria Nazionale del Collocamento dello Spettacolo di Roma.
Nel caso di assunzione e conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore dello spettacolo, deve essere eseguita la comunicazione di assunzione (modello C/ASS) al Centro per l'Impiego, entro le ore 24 del giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro speciale, come indicato nella nota 440/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
 
L'assunzione di un lavoratore del settore spettacolo a quale Centro per l'Impiego deve essere comunicata?
L'assunzione dei lavoratori del settore dello spettacolo va comunicata al Centro per l'Impiego territorialmente competente in base alla sede operativa o alla sede legale, entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
 
E' necessario comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo?
Si, in base alla legge 27 dicembre 2006, numero 296 (legge finanziaria 2007), è necessario comunicare la cessazione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:
  • cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata al momento dell'assunzione.

 

 

 

Tra l’organizzatore dello spettacolo e l’impresa che ingaggia i lavoratori chi è competente a richiedere il certificato di agibilità?

L’obbligo del possesso del certificato di agibilità ricade sull’impresa che ha direttamente scritturato lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 di cui all’articolo 3 del D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modifiche e integrazioni. Qualora le imprese operanti nel campo dello spettacolo non scritturino direttamente i lavoratori dello spettacolo, ma operino in forza di contratti stipulati con soggetti occupanti lavoratori appartenenti alle suddette categorie, le stesse imprese dovranno accertare preventivamente che tali soggetti siano muniti del certificato di agibilità. L’obbligo di munirsi del certificato di agibilità riguarda anche le imprese straniere operanti in Italia. Le imprese appartenenti all’UE o a Paesi con i quali esistono accordi bilaterali stipulati in materia previdenziale che verseranno i contributi nel paese d’origine dei lavoratori impiegati richiederanno l’agibilità in regime di esenzione contributiva.

 

Un gruppo di musicisti deve esibirsi in un locale pubblico in occasione di un matrimonio. Deve essere richiesto il certificato di agibilità?

Si. La richiesta del certificato di agibilità ed il pagamento dei contributi previdenziali devono essere effettuati dal gestore del locale, qualora il medesimo, ai fini dell'organizzazione della manifestazione, abbia scritturato direttamente il gruppo musicale. Nel caso un cui, invece, il privato che organizza lo spettacolo abbia ingaggiato direttamente una formazione sociale di artisti, su quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di agilità e del relativo versamento dei contributi. In ogni caso il gestore del locale presso cui agisce il lavoratore dello spettacolo ha l'obbligo di accertare la sussistenza del certificato di agibilità.

 

Il certificato di agibilità può essere richiesto dal commercialista in nome e per conto di un'impresa ?

Si purchè il commercialista, appositamente delegato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, sia iscritto all'albo di cui all'art. 1, L. n. 12/1979 e ciò sia comprovato da idonea documentazione.

 

E' possibile ottenere un certificato di agibilità per un periodo di tempo indefinito?

No. In nessun caso è consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo cosiddetti "aperti" a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi. Il certificato di agibilità è rilasciato, infatti, in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi. In particolare, la validità del certificato di agibilità deve essere circoscritta ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta.

 

Entro quale termine è possibile variare un'agibilità?

Le variazioni al certificato di agibilità dovranno essere comunicate entro 5 giorni dal verificarsi delle stesse e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa in quanto al momento della richiesta di esibizione del certificato di agibilità da parte del personale ispettivo, i dati relativi alle persone occupate e alle date di impegno dei singoli lavoratori dovranno essere coerenti con la situazione rilevata dai medesimi ispettori.

Eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della manifestazione e, comunque, non oltre 5 giorni dalla prestazione lavorativa, saranno considerate valide solo se dovute a causa di forza maggiore opportunamente documentata.

 

Quali variazioni all'agibilità devono essere comunicate alla gestione ex Enpals?

L'impresa è obbligata a notificare ogni variazione dei dati iniziali. In particolare:

  • data dell'evento;
  • periodo di occupazione dei lavoratori;
  • periodo d'agibilità;
  • lavoratori occupati;
  • retribuzione giornaliera.

 

Devono essere allegati i contratti all'agibilità telematica?

Nella richiesta di agibilità telematica non dovranno essere allegati i contratti; in ogni caso, l'impresa, custodirà presso la sede legale i medesimi affinchè possano essere, su richiesta, esibiti al personale ispettivo.

 

Quando e come posso richiedere l'agibilità in via telematica?

L'accesso alla procedura per la richiesta del certificato di agibilità in via telematica avviene previo rilascio del codice PIN (Personal Identification Number) che consente, mediante il Codice Fiscale, l'identificazione dell'utente abilitato in quanto registrato. La procedura telematica è operativa 24 ore su 24 e consente, quindi, di inoltrare la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge, e comunque prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.


Il certificato di agibilità a titolo gratuito dove può essere richiesto?
Dal 1° gennaio 2013 il certificato di agibilità a titolo gratuito deve essere richiesto esclusivamente in via telematica. Fino al 31 dicembre 2012 può essere richiesto, in alternativa, attraverso la presentazione del cartaceo.

 

 

Un gruppo di musicisti deve esibirsi in un locale pubblico in occasione di un matrimonio. Deve essere richiesto il certificato di agibilità?

Si. La richiesta del certificato di agibilità ed il pagamento dei contributi previdenziali devono essere effettuati dal gestore del locale, qualora il medesimo, ai fini dell’organizzazione della manifestazione, abbia scritturato direttamente il gruppo musicale. Nel caso un cui, invece, il privato che organizza lo spettacolo abbia ingaggiato direttamente una formazione sociale di artisti, su quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di agilità e del relativo versamento dei contributi. In ogni caso il gestore del locale presso cui agisce il lavoratore dello spettacolo ha l'obbligo di accertare la sussistenza del certificato di agibilità.

 

Se un lavoratore autonomo che esercita attività musicale realizza uno spettacolo con altri lavoratori autonomi appartenenti alla stessa categoria chi deve richiedere il certificato di agibilità?

In tal caso gli adempimenti finalizzati al rilascio del certificato di agibilità e al versamento dei contributi gravano su ciascuno dei lavoratori interessati.

 

Il singolo musicista può direttamente richiedere il certificato di agibilità e versare i contributi?

Si. La legge finanziaria per il 2004 (l. n. 350/2003) ha, infatti, previsto relativamente alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali alcune innovazioni in materia di certificato di agibilità e di obblighi contributivi (cfr. circolare n. 17/2004). In particolare, il lavoratore autonomo esercente attività musicale può richiedere direttamente il certificato di agibilità, il cui obbligo di custodia continua a permanere in capo al committente. In virtù della nuove disposizioni normative, inoltre, il medesimo lavoratore può provvedere direttamente al pagamento dei contributi.

  

Chi sono i datori di lavoro nel settore dello spettacolo?

          Risposta. Sono tutti coloro che, abitualmente o anche occasionalmente, in veste di organizzatori di spettacoli, scritturano/assumono degli artisti “singolarmente”. Per contro, non hanno responsabilità ai fini previdenziali  quegli organizzatori che scritturano “gruppi” di artisti autonomamente (e legalmente) organizzati in impresa: compagnie teatrali, cooperative di artisti, imprese di service, etc. Si noti che le band ancorché con parvenza di società per fini artistici (manifesti, etc), se non legalmente costituiti come impresa, sono considerati un “insieme di artisti singoli” (lavoratori subordinati) e gli oneri previdenziali sono a carico del committente.

         ECCEZIONE. Dal 1° luglio 04, In presenza di artisti singoli che prestano servizi con caratteristiche di lavoro autonomo ci può essere una eccezione per cui si veda al secondo paragrafo del punto successivo.

 

  

 

Quindi, salvo l’eccezione, i lavoratori dello spettacolo sono dei lavoratori subordinati… al pari di operai e impiegati?

 

          Risposta. Si, ma, anche se interessa poco il musicista medio, va detto che nel caso dei VIP, (lirica, concertistica classica, registi e pochi altri) il lavoro autonomo è sempre stato riconosciuto (ci mancherebbe), però dal punto di vista previdenziale (paradosso) i contributi previdenziali sono a carico del committente anche per loro. In ogni caso, salvo l’eccezione di cui al punto successivo.

 

 

 

E i musicisti con partita Iva?

 

        Come accennato al punto precedente, dal 1° luglio 04, i lavoratori autonomi DEL SOLO SETTORE MUSICALE possono provvedere autonomamente al pagamento dei propri contributi (legge n.350 del 24 dicembre 2003, art.li 98, 99 e 100). Questa norma (discutibile da punto di vista civilistico, vedi nota a fine paragrafo) è stata introdotta con l’evidente intenzione di agevolare il lavoro, sollevando i committenti (del solo settore musicale) dalla nota burocrazia connessa agli adempimenti contributivi, specie nei casi in cui essi si rapportano con artisti “singoli” in maniera non continuativa. 

 

           E’ anche importante sapere che, per i musicisti, questa legge non stabilisce un DOVERE, ma una OPZIONE. Infatti la norma recita espressamente: "i lavoratori autonomi esercenti attività musicali POSSONO provvedere autonomamente alla richiesta del Certificato di Agibilità Enpals e al relativo versamento dei contributi…, il che non vuol dire: DEBBONO! ...E, inoltre, va sottolineato che le complicanze burocratiche non spariscono, ma semplicemente… si spostano  “sulle spalle” del musicista.

 

           Infatti (e purtroppo), si tratta di una legge emanata in maniera molto frettolosa e approssimativa (pochissime righe).  Meglio sarebbe stato se il legislatore avesse perfezionato la norma prevedendo almeno una partita IVA particolare, con meccanismi di versamenti contributivi semplificati.  Infatti, seppure i versamenti vanno fatti mese per mese,  il calcolo dei contributi va fatto per singola giornata lavorativa, esattamente come accade per gli artisti “subordinati”. Quindi, tenendo conto che i musicisti raramente prendono lo stesso cachet per ogni serata, la contabilità ai fini ENPALS diventa molto complessa (bisogna disporre di un esperto e paziente “commercialista”). Per di più (e questo è grave) non è previsto la detrazione delle spese e il contributo si paga sul lordo della singola giornata. Ma non potevano introdurre almeno una detrazione forfettaria?

 

           Nota: Nel Codice Civile viene data la definizione di lavoratore autonomo libero professionista. Ebbene, l’attività dei musicisti difficilmente è riconducibile a quella descrizione. Per di più, all’art. 2235, si afferma che il libero professionista va retribuito in maniera proporzionale alla professionalità profusa. La qual cosa è estremamente rara nel settore. Quindi se ne deduce che la partita Iva per i musicisti, seppur comoda allo snellimento del lavoro, è una evidente forzatura. Si ribadisce quindi che occorreva una partita Iva particolarmente semplificata e agevolante. Così a tutt’oggi non è.

 

 

 

 

Cos’è il Certificato di Agibilità E.N.P.A.L.S.?

 

      Risposta. E’ L’autorizzazione dell’ENPALS ad effettuare uno spettacolo o una serie di spettacoli. Viene rilasciato alle Imprese di Spettacolo (ancorché occasionali, vedi punto2) dopo che questi, su apposito modulo (oggi telematico) hanno dichiarato le generalità dell’artista, la data, il luogo dell’evento, e la paga della singola prestazione. Per prestazioni identiche, ma in date diverse è possibile richiedere un unico Certificato di Agibilità.

 

    In sostanza si tratta di uno strumento di controllo con cui l’ente di previdenza, venendo anticipatamente a conoscenza dei dati di cui sopra, si riserva di poter effettuare eventuali ispezioni.

 

    Attenzione: come accennato nella risposta al quesito n. 2, nel caso in cui un committente (gestore) non assuma "direttamente" e singolarmente gli artisti, ma ricorra a gruppi legalmente costituiti in impresa (coop, ad esempio) o a musicisti con partita Iva, l'obbligo dell'Agibilità ricade sul gruppo stesso, o sul musicista “autonomo”. Il committente è unicamente tenuto a verificare se il gruppo ne è in possesso.

 

    La mancata verifica del possesso del Certificato di agibilità comporta per il gestore una sanzione di circa 130 euro per ciascun artista e per ciascuna giornata di lavoro contestata. Attenzione, non si confonda questa sanzione con quella per la mancata regolarizzazione dell’artista, cioè la contestazione di “lavoro in nero”: quest’ultimo è un autentico reato e comporta una sanzione per il Datore di Lavoro ben più elevata: si va da 1.500 euro fino a 12.000 (vedi circ. ENPALS n. 10 del 26.07.2007). Non è questo il luogo per creare allarmismi, ma a rigor di corretta informazione si sappia che praticamente si tratta delle stesse sanzioni per la lotta all’evasione contributiva in essere per tutte le categorie di lavoratori. A parziale consolazione, si sappia che il sommerso nel nostro settore (spesso unicamente a causa della burocrazia) è talmente radicato, arcinoto e spesso tollerato che sanzioni di questi livelli vengono comminate, per fortuna, molto raramente.

 

 

Come si ottiene il Certificato di Agibilità? 

 

          Risposta. Da qualche tempo, il Certificato di Agibilità si richiede telematicamente con apposito PIN  in dotazione alle Imprese di Spettacolo che ne facciano richiesta. Nel “form” della richiesta vengono indicati i nominativi e le generalità degli artisti scritturati nonché il o i luoghi degli spettacoli e l’importo della paga giornaliera. In pochi istanti il computer della sede centrale dell’Ente invierà in automatico il Certificato di Agibilità in formato pdf.

 

 Cosa avviene se, dopo aver richiesto l’Agibilità, lo Spettacolo non ha luogo?

 

          Risposta. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno spettacolo viene annullato, recenti disposizioni dell’ENPALS vogliono che ne sia data comunicazione al più presto e a mezzo fax, specificando dettagliatamente le motivazioni.

 

 

Quindi, salvo che per il musicista “autonomo”, la richiesta del Certificato di Agibilità è sempre in capo all’organizzatore degli eventi o comunque del proprio datore di lavoro?

 

      Risposta: Certo. Tranne nel caso della opzione descritta nella risposta al quesito n. 3, questo obbligo non è a carico del musicista. Infatti la legge istitutiva dell’ENPALS (D.L.C.P.S. n. 708/47 e successive modificazioni), fonda le proprie radici proprio sul principio che il lavoratore dello spettacolo sia parte "debole" nel rapporto di lavoro ed obbliga pertanto il datore di lavoro ad accollarsi l'onere della sua tutela previdenziale.

 

 

Ma se è il datore di lavoro colui che deve avere l’Agibilità, come mai il secondo comma dell’art. 6 della legge istitutiva dell’E.N.P.A.L.S. recita “testualmente” che gli organizzatori (proprietari o gestori) non possono far esibire i lavoratori dello Spettacolo che non sono in possesso del certificato di agibilità?… La frase, espressa in questi termini appare decisamente insensata… pare esprimere l’esatto contrario, cioè che l’Agibilità è competenza sempre del lavoratore stesso!

 

      Risposta:  In effetti si tratta di una imprecisione di termini che genera senza dubbio l’equivoco sollevato nel quesito, ma non modifica la sostanza della norma che è ormai consolidata e inattaccabile, specie per via dei principi a cui si ispira.

 

 

 

Una volta chiarito che un musicista “singolo”, se non per propria scelta, non ha né l’obbligo dell’Agibilità, né di versarsi i contributi, per quale motivo i gestori insistono nel pretendere comunque questo documento? Spesso viene richiesto (forse ingenuamente) come se si trattasse di una “licenza” al pari di quelle che vengono rilasciate agli artigiani o ai commercianti?

 

      Risposta:  Da oltre un ventennio, il mestiere di musicista ha assunto caratteristiche di saltuarietà e mobilità talmente elevate che la maggior parte degli organizzatori di eventi si trovano a dover scritturare gli artisti per un tempo così breve (a volte: un solo spettacolo) da non essere “materialmente” in grado di ottemperare all’Agibilità ed a tutto ciò che ne consegue. Quindi, facendo leva sulla norma per cui più musicisti, se legalmente associati, diventano a loro volta un’impresa spettacoli a tutti gli effetti, o sulla opzione del musicista stesso per la partita Iva, è facile capire come queste soluzioni alternative siano preferite, riducendo il rapporto contrattuale al solo pagamento del cachet pattuito dietro (ovviamente) il rilascio di una fattura da parte degli artisti.

 

           Per meglio capire quanto potrebbe essere scoraggiante per un gestore (magari occasionale) assumere direttamente un artista, si tenga presente che, per ciascuna prestazione, non c’è solo da richiedere l’Agibilità ENPALS e pagare il relativo contributo, ma perdura l’obbligo di tenerne una apposita contabilità mensile e trimestrale. Inoltre ci sono da versare i “contributi minori” e il contributo all’INAIL per l’infortunistica sul lavoro, e da poco, ciliegina sulla torta, con la recente riforma del lavoro (ministro Fornero), occorre una ulteriore comunicazione  al Dipartimento Territoriale del Lavoro. Non parliamo poi delle normative sulla sicurezza. Roba da cantiere edile!

 

 

 

Questo spiega il diffuso fenomeno delle cooperative tra artisti o dei musicisti con partita Iva?

 

 Risposta:  Infatti! Quindi, far parte di una cooperativa o dotarsi di partita Iva non è un obbligo, ma attualmente sono gli unici sistemi per far sì che una tutela obbligatoria e meritoria come quella previdenziale, non si trasformi in autentico impedimento al lavoro.

 

 

 

 Ma in giro si sente spesso dire che per suonare bisogna iscriversi alle associazioni? Le coop e le associazioni sono la stessa cosa?

 

         Risposta:  Assolutamente no. Le Associazioni sono entità no-profit di carattere sociale, culturale o ricreativo. Vero è che possono esercitare anche attività d’impresa, ma solo per il sostentamento delle attività statutarie e assolutamente non come attività prevalente. Infine, anche nel caso legittimo che una associazione paghi chicchessia (anche un proprio iscritto) perché ha lavorato per l’associazione, gli obblighi sono gli stessi di una qualsiasi impresa e non solo il mero versamento del contributo all’Enpals.

 

      Allo stato attuale appare del tutto anomalo che nel nostro paese ci sia un impressionante numero di associazioni (spesso MAXIASSOCIAZIONI) che di culturale hanno ben poco, ma sono semplicemente dei FATTURIFICI a basso costo. Il sospetto è che si tratti di iniziative per palese tornaconto di spericolati soci fondatori, incuranti dell’illecito che viene messo in atto. Le Associazioni Culturali o di Promozione Sociale non possono avere come finalità prevalente la tutela degli interessi economici degli iscritti, figuriamoci se questa finalità è esclusiva! E’ un reato fiscale che, in caso di verifica, fa decadere la qualifica di associazione, con il serio rischio di sanzioni che potrebbero coinvolgere la totalità degli iscritti, non solo del direttivo. Le leggi sull’associazionismo (chiarissime su questi principi) sono facilmente reperibili sul web.

 

 

 

 

 

 

 

Ma l’agibilità e i contributi sono sempre obbligatori?

 

          Risposta:  Non sempre. I casi di esenzione sono due:

 

          A) COMMA 188, art.1, L. n. 296/2006 e successiva modificazione:

 

         Sono esenti dal certificato di Agibilità Enpals e dal versamento dei contributi le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, eseguite da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Il tutto entro una fascia di reddito annuo di 5.000 euro.

 

         Vedasi in merito le considerazioni positive e negative al primo punto nella pagina “obiettivi” di SOS MUSICISTI.

 

          B) LAVORO GRATUITO.

 

          Attenzione, le prestazioni di servizio a titolo gratuito devono essere assolutamente provabili: beneficenza, partecipazione a festival, etc. Le esibizione a titolo promozionale sono eccezioni discutibili, specie se effettuate in esercizi pubblici parificabili a imprese di spettacolo (dancing e simili). …Io posso andare a lavorare di “badile e piccone” gratuitamente per la Protezione Civile in presenza di una calamità naturale, ma non è credibile che faccia altrettanto “per hobby” al servizio di una impresa edile!     

 

          In ogni caso l’E.N.P.A.L.S. per queste situazioni prevede la obbligatorietà della richiesta di uno speciale Certificato di Agibilità definito appositamente: “a titolo gratuito”. In sostanza, l’Ente vuole sapere dove è quando avviene l’evento, riservandosi l’eventualità di idoneo accertamento.

 

           Spesso si sente dire, citando la Costituzione, che la medesima sancisce la piena libertà di espressione artistica e, quindi se ne può dedurre che, “poter suonare gratuitamente” è sempre legittimo, quindi anche in ambiti commerciali come i pubblici esercizi. Non è così, la Costituzione c’entra ben poco con le prestazioni lavorative seppur di carattere artistico. I padri costituzionali nel sancire la libertà delle espressioni artistiche avevano semplicemente (e giustamente) eretto un baluardo contro la censura artistica del precedente periodo, quello fascista.

 

  Cos’è il libretto dell’E.N.P.A.L.S. ?

 

          Risposta:  Meglio dire: “cos’era”, perché è stato di recente eliminato.  Era una sorta di promemoria dei propri contributi. Un piccolo quaderno (cm. 12x17). Sulla prima pagina, oltre alle generalità del musicista compariva il numero di matricola e nelle righe delle pagine interne, per ciascuna prestazione o per ciascun gruppo di prestazioni contigue e identiche, il datore di lavoro aveva l’obbligo di annotare, oltre alle generalità della propria impresa, la data della prestazione (o delle prestazioni) e la paga giornaliera.

 

  

 

Quanti contributi occorrono per “maturare” il diritto alla pensione?

 

         Risposta: Le regole sono cambiate tre volte dall’epoca della fondazione dell’ENPALS (1947). Le modalità variano, a seconda della data di iscrizione e del periodo della contribuzione.

 

          A) Fino al ’92 compreso, i requisiti per la pensione di vecchiaia consistevano in 15 annualità di 60 contributi ciascuna. Tenendo presente che “annualità” non significa “anno solare”, ma l’insieme di 60 contributi, questo vuol dire che coloro che al 31 dic. ’92 avevano 900 (15x60) contributi suddivisi in una arco minimo di 15 anni avevano (hanno) già maturato il “diritto” alla pensione di vecchiaia. Per di più, i musicisti di questa fascia hanno vanno in pensione 60 anni (più finestra) e non a 65 (più finestra) come la quasi totalità dei lavoratori dipendenti di altri settori. Le donne… ancora cinque ulteriori anni di abbuono.

 

           B) A partire dal 1 gennaio ’93, il requisito è più che raddoppiato. 20 annualità di 120 contributi ciascuna. Cioè 2.400 (20x120) contributi nell’arco minimo di 20 anni. Vero è che in seguito è stato introdotto una sorta di ammortizzatore (contributi figurativi) per cui, a particolari condizioni, i 2.400 contributi possono scendere fino a 1.800. Anche in questa fascia si va in pensione a 60 anni, etc (come sopra).

 

         C) A partire dal 1 gennaio ’96, con l’entrata in vigore del cosiddetto “sistema contributivo” (...riforma “Dini”, dal nome dell’allora capo del governo) il numero minimo delle annualità e sceso da 20 a 5. Cioé: soli 600 contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per contro l’importo della pensione che verrà erogata sarà esattamente proporzionale al “montante” degli interi contributi versati e non proporzionale alle migliori annualità (come nel sistema precedente). In sostanza, mentre è stato notevolmente facilitato l’accesso alla pensione di vecchiaia, con un basso “montante” contributivo la pensione sarà decisamente irrilevante. Inoltre, per i musicisti, è stato tolto anche il vantaggio di poter della pensione a 60 anni (più finestra).

 

 

 

 Come mai tanti lavoratori vanno in pensione anche prima dei 60 anni!

 

        Risposta:  Si chiamava pensione per anzianità contributiva. Ora ha cambiato nome, ma le regole sono le medesime che per le altre categorie di lavoratori: oggi occorrono 40 annualità lavorative. Salvo che per gli artisti l’annualità è di 120 giornate lavorative e non 256 come per gli impiegati o 312 come per gli operai.

 

             E’ evidente che un tale numero di “serate” (…in regola) sia alla portata di pochi. Con ogni probabilità vi potrebbero rientrare i musicisti che hanno iniziato molto presto in età e che lavorano in maniera continuativa negli hotel, sulle navi da crociera (…italiane) o in rare altre situazioni simili. 

 

 

 

Ma allora… per chi è arrivato alla cinquantina con pochi contributi… cosa cambia se non si fa più in tempo a “recuperare” in tempo utile? Sono spacciati! Magari si tratta di gente che è stata “costretta” a lavorare “in nero”!

 

       Risposta:  Un tentativo si può fare. Il “recupero” dei contributi omessi. (riscatto). La legge esiste già dal ’62 ed è la medesima che è più conosciuta per il riscatto dei periodi trascorsi all’università. Ma bisogna farsi bene i conti sulla convenienza, infatti è a titolo oneroso e per di più occorre produrre le prove del lavoro effettuato senza contribuzione: manifesti, contratti, articoli di giornali, etc.  La legge afferma che sono valide anche le prove testimoniali, ma l’Enpals le respinge a prescindere perché considerate non attendibili a distanza di tempo. Nel caso valga la pena, occorre “metterci l’avvocato” e andare dal giudice. Potrebbe anche essere una prova l’aver firmato i borderau della SIAE (idem: avvocato). Non sappiamo se qualcuno l’abbia mai fatto. Negli archivi della SIAE ci sono i microfilm di tutti i borderau del passato.

 

  

 

 Cosa sono i "contributi d'ufficio".

 

       Risposta:  Sono un particolare beneficio entrato in vigore nell'agosto ‘97 (D.L. n. 182). In seguito ad esso, se in un anno "solare" non si raggiungono 120 contributi, ma almeno 60, essi vengono automaticamente integrati a 120, cioè l'anno "incompleto" diventa una "annualità" completa. Il "regalo" viene concesso per un massimo di dieci anni e non occorre alcuna domanda specifica per l'attribuzione.

 

      Si ricorda che i contributi figurativi, cioè: contributi attribuiti in assenza di lavoro effettivo, hanno solo valore numerico, ma non hanno alcuna incidenza sull’importo della pensione e, ovviamente, questa norma non riguarda gli iscritti all’ENPALS dopo il 1° gennaio 1996.  

 

       Vale la pena di evidenziare che i contributi figurativi non riguardano gli iscritti all'Enpals dal '96 in poi.

 

   

 

Ho suonato per vari periodi in Svizzera. E’ possibile recuperare i contributi relativi.

 

     Risposta:  I contributi versati presso le principali casse di previdenza dei paesi europei (tra cui principalmente la Svizzera e la Germania) in periodi antecedenti il 5 maggio 2002 sono “trasformabili” in contributi Enpals, sia ai fini delle annualità, che per il calcolo della futura unica pensione “italiana”.

 

 

 

Bisogna considerare però che solo in Italia c’è un ente di previdenza specifico per i gli artisti (120 contributi per una annualità, etc) e inoltre le percentuali applicate sui compensi sono diverse, pertanto l’ENPALS effettuerà un ricalcolo dei contributi esteri che potrà apparire penalizzante in termini di “giornate lavorative” attribuite, ma assolutamente non un “franco svizzero o francese” né un “marco tedesco” andrà perso nel calcolo della pensione.

 

      ATTENZIONE. E’ assolutamente necessario produrre delle prove che il lavoro reso “all’estero” sia di natura artistica (contratti, manifesti, depliants, etc). Infatti, essendo che in tali paesi non esiste differenza tra contributi agli artisti e contributi agli operai o agli impiegati, nel rendiconto “estero” la qualifica “artista” spesso non è indicata e l’ENPALS tende a respingere le domande o a considerarle come quelle per cui le annualita corrispondono a 256 giornate.

 

 Vale la pena di fare bene i conti. Il recupero dei contributi esteri potrebbe essere determinante laddove si aspiri alla pensione a 60 anni (più finestra) o a 55 per le donne.

 


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