TRANSAZIONE


Quando si procede con la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe essere necessario addivenire ad un accordo con il dipendente al fine di evitare vertenze e/o cause di lavoro, questo tipo di accordi sono defini legislativamente transazioni.

Tuttavia affichè la transazione siia giuridicamente valida è necessario che:
 



  • sia stata presentata una richiesta, per iscritto, da parte del dipendente;
  • si sia instaurata una trattativa tra azienda e lavoratore;
  • che tra le parti siano intervenute delle reciproche concessioni;
  • che il contenzioso aperto si sia concluso con un atto scritto.

 
In mancanza anche di un solo elemento esposto qualsiasi documento sottoscritto dal dipendente potrebbe non essere considerato quale transazione.

Non sono impugnabili le transazioni intervenute tramite una conciliazione sottoscritta in Tribunale, presso la Direzione Provinciale del Lavoro o in sede sindacale.

Invece sono impugnabili le transazioni individuali  le quali possono essere impugnate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della sottoscrizione, se queste sono intervenute dopo la cessazione. Le rinunce e le  transazioni individuali possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà.



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