Quando si procede con la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe essere necessario addivenire ad un accordo con il dipendente al fine di evitare vertenze e/o cause di lavoro, questo tipo di accordi sono defini legislativamente transazioni. Tuttavia affichè la transazione siia giuridicamente valida è necessario che:
Non sono impugnabili le transazioni intervenute tramite una conciliazione sottoscritta in Tribunale, presso la Direzione Provinciale del Lavoro o in sede sindacale. Invece sono impugnabili le transazioni individuali le quali possono essere impugnate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della sottoscrizione, se queste sono intervenute dopo la cessazione. Le rinunce e le transazioni individuali possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà. |