Malattia Fascia reperibilità lavoratori pubblici


sconosciuto ha scritto:

Con decreto 18/12/2009 sono state determinate le nuove fasce di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
Le nuove due fasce sono state determinate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
 

Tuttavia sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è subordinata ad una delle seguenti circostanze:
1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2) infortuni sul lavoro;
3) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
4) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Versione Integrale del Decreto:



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009, n. 206 - G.U. n. 15 del 20/01/2010 Riduci

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009, n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
(GU n. 15 del 20/01/2010)
Testo in vigore dal 04/02/2010


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
 Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
 Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita' dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilita' stessa;
 Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
 Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
 Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009; 

A d o t t a
il seguente decreto: 

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia.

 

Art. 1
Fasce orarie di reperibilita' 

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

 

Art. 2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita' 

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
  a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  b) infortuni sul lavoro;
  c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
  d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.

2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 18 dicembre 2009
 
Il Ministro: Brunetta
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100



Articolo tratto da: www.elaborazionepaghe.it - http://www.elaborazionepaghe.it/
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