
Quando si procede con la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe essere necessario addivenire ad un accordo con il dipendente al fine di evitare vertenze e/o cause di lavoro, questo tipo di accordi sono defini legislativamente transazioni.
Tuttavia affichè la transazione siia giuridicamente valida è necessario che:
In mancanza anche di un solo elemento esposto qualsiasi documento sottoscritto dal dipendente potrebbe non essere considerato quale transazione.
Non sono impugnabili le transazioni intervenute tramite una conciliazione sottoscritta in Tribunale, presso la Direzione Provinciale del Lavoro o in sede sindacale.
Invece sono impugnabili le transazioni individuali le quali possono essere impugnate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della sottoscrizione, se queste sono intervenute dopo la cessazione. Le rinunce e le transazioni individuali possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà.
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