31/01/2010 Scade il versamento Inail per gli Infortuni domestici.

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ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
(L.493/99)

Chi si deve assicurare

Sono obbligati ad assicurarsi coloro che:
a) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;
b) svolgano, in via non occasionale, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
c) svolgano le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito;
d) non svolgano altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.


A titolo d’esempio sono ricompresi nell’assicurazione:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza;
  • i titolari di pensione INPS;
  • i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa;
  • i lavoratori in mobilità;
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni ad ore zero;
  • i soggetti che svolgano un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).

Pertanto la data del versamento del premio assicurativo coincide con quella in cui la persona che si dedica alla cura della famiglia in modo esclusivo compie, ad esempio, il 18° anno di età oppure cessa in modo definitivo o temporaneo la propria attività lavorativa (dimissioni, pensionamento o semplice interruzione).

Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Come ci si assicura
Prima iscrizione
Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

 



Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bolletino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati.

Pagamento del premio online
Da gennaio 2009 è possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta.

Richiesta online del bollettino di pagamento
Dal 14 gennaio 2010 è possibile richiedere il bollettino online. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione. Per ulteriori informazioni sulla richiesta online del bollettino è possibile consultare il manuale  appositamente predisposto.

Soggetti che non devono pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:
- in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione (in formato pdf) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.

- Per gli anni successivi alla prima iscrizione:

  • se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione;
  • se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro, entro il 31 gennaio;
  • se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello (.doc 30 kb).

 

REDDITI DA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO DELLA FASCIA DI ESENZIONE
bISOGNA CONSIDERARE SEMPRE IL REDDITO COMPLESSIVO LORDO AI FINI IRPEF


  1. redditi di lavoro ed assimilati desumibili dal CUD relativo all’anno precedente:
    retribuzioni, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, pensioni (escluse quelle di guerra e comprese le pensioni privilegiate ordinarie);
  2. redditi dei fabbricati, compresa l’abitazione principale (c.d. “prima casa”), anche se la relativa rendita catastale viene poi dedotta totalmente dal reddito lordo;
  3. altri redditi (di terreni, di lavoro autonomo, di capitale, d’impresa e diversi) percepiti nell’anno precedente dal soggetto assicurabile, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare, conviventi, anche se non fiscalmente a carico. Il soggetto che possiede redditi scaturenti da attività che comportino l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale non è soggetto all’obbligo di assicurazione;
  4. in caso di assicurato separato o divorziato, l’assegno periodico al coniuge, soltanto per la quota stabilita dal giudice relativamente al mantenimento del coniuge stesso, con esclusione, quindi, di quella relativa al mantenimento dei figli; inoltre, la casa ex residenza coniugale, nel caso in cui il soggetto all’obbligo assicurativo divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sia assegnatario dell’abitazione con provvedimento del Tribunale;
  5. indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL;
  6. integrazione della rendita diretta erogata dall’INAIL.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell’IRPEF, tra l’altro:

  1. rendita diretta erogata dall’INAIL per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25 luglio 2000;
  2. rendita ai superstiti erogata dall’INAIL;
  3. rendita di “passaggio” per silicosi ed asbestosi erogata dall’INAIL;
  4. assegno erogato dall’INAIL per assistenza personale continuativa;
  5. assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL;
  6. speciale assegno continuativo mensile erogato dall’INAIL;
  7. erogazione integrativa INAIL di fine anno;
  8. rendita diretta erogata dall’INAIL a seguito di infortunio domestico;
  9. indennizzi in capitale o in rendita diretta erogati dall’INAIL per invalidità permanente per eventi successivi al 25 luglio 2000;
  10. redditi soggetti a tassazione separata (TFR, competenze arretrate, ecc.);
  11. pensioni di guerra, elargizioni a vittime di terrorismo e criminalità;
  12. indennità di accompagno agli invalidi civili totali e ai ciechi civili assoluti;
  13. pensione di invalidità civile;
  14. assegni ricevuti dal coniuge per il mantenimento dei figli;
  15. redditi soggetti a ritenuta definitiva (ossia a titolo di imposta), come gli interessi sui depositi bancari;
  16. redditi soggetti ad imposta sostitutiva, come gli utili da quote di fondi comuni di investimento;
  17. assegni familiari e assimilati;
  18. la maggiorazione sociale delle pensioni.

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste:

  • Chiamando il numero verde 803.164;
  • Sul sito internet www.inail.it;
  • Presso tutte le Sedi INAIL;
  • Presso le Associazioni delle Casalinghe (DonnEuropee Federcasalinghe; Movimento Italiano Casalinghe/MOICA 030-2006951 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00; Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee-SCALE UGL 06-32482242 - lun. mer. ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30) ed i Patronati.

Fonte: Inail

 

Puesto Sabado 16 Enero 2010 - 17:20 (leido 1342 veces)
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